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Legge 27/12/2002 n. 290

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attivitā di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanitā e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonchč per le finalitā di cui all'articolo 7 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attivitā relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unitā previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilitā "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla Legge 1š aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonchč per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unitā previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilitā "Tutela della salute umana, della sanitā pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003. Note all'art. 15:

-Per il testo dell'art. 36 del giā citato Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 vedasi in nota all'art. 2 della presente Legge.

-Il testo del comma 2 dell'art. 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) č il seguente: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, č trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanitā ed utilizzata per il finanziamento di

a) attivitā di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanitā per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attivitā del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo

c) rimborsi alle unitā sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanitā d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma č rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

-Il testo del comma 12 dell'art. 5 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 19911993) č il seguente: "12. Con Decreto del Ministro della sanitā, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanitā, all'Istituto superiore di sanitā e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilitā di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivitā di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanitā e degli Istituti superiori predetti".

- Il testo dell'art. 7 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) č il seguente: "Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita).

1. In relazione all'accresciuta complessitā dei compiti assegnati al Ministero della sanitā in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del Decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".

-La Legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) č stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.

- Il testo dell'art. 4-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchč dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 27, č il seguente: "Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario).

1. Č disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonchedi tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con Decreto del Ministro della sanitā, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalitā, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanitā sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia".

Art. 16. (Totale generale della spesa)

1. Č approvato, in euro 669.985.602.773 in termini di competenza ed in euro 690.599.338.642 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)

1. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unitā previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente Legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unitā previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente Legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unitā previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unitā previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchč per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformitā delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unitā previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unitā previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della Legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilitā finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, č autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilitā esistenti su altre unitā previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unitā previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchč di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilitā amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unitā previsionali di base.

 

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